Camera Penale di Velletri “Angelo Fagiolo”
Oggetto: Astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 29.30 e 31 marzo 2021
La Camera Penale di Velletri in relazione alle motivazioni contenute nella delibera n. 031, di astensione dall’attività giudiziaria penale, proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 12 marzo 2021
in ossequio
alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000
comunica
ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che
a) l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di giorni tre e si terrà il 29, 30 e 31 marzo 2021.
b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane datata 12 marzo 2021, attiene al Portale Deposito Atti Penali. Il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento: i difensori non possono accreditarsi e ciò mette a repentaglio il rispetto dei termini processuali, i Pubblici Ministeri non hanno tempestiva contezza delle iniziative della difesa. Il deposito nel portale non è corredato da idonea certificazione comprovante l’esito positivo delle operazioni. Spesso, intervenuto il deposito della nomina, è comunque impossibile accedere al fascicolo. Il successivo decreto 13.1.2021 del Ministro della Giustizia ha addirittura esteso tale esclusiva modalità al deposito della querela, degli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione e dell’atto di nomina. Peraltro, gli interventi limitativi delle prerogative dei difensori, introdotti con atti privi di forza di legge, sono continuati anche con le note del Direttore del D.G.S.I.A. che, con i provvedimenti del 5.2.2021 e del 24.2.2021 ha imposto il deposito del cd. “atto abilitante”, dunque onerando il difensore di un ulteriore incombente non previsto dalla legge. I singoli difensori nei diversi procedimenti e le Camere penali territoriali hanno assunto iniziative di protesta e segnalato ai capi degli Uffici di procura la impossibilità pratica di esercitare le prerogative collegate alla fase procedimentale. Inaccettabili le prese di posizione dei Procuratori, che hanno agito a macchia di leopardo: in alcuni casi si è negata l’esistenza del problema, in altri si è attribuito il cattivo funzionamento del meccanismo alla incapacità tecnica degli avvocati. In alcune sedi si è giunti ad autorizzare anche le forme di deposito tradizionale, salvo paventare il concreto rischio di future declaratorie di inammissibilità. L’impossibilità di accedere anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli, in presenza di un evidente malfunzionamento dei portali, sta determinando una grave lesione dei diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale e delle persone offese che non vedono garantita la loro rappresentanza e la loro difesa tecnica.
La Camera Penale di Velletri, con delibera del 13 marzo 2021 ha aderito alle motivazioni della astensione.
E’ stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
c) tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
d) l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
e) sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.
Velletri 13 marzo 2021
Il Presidente
Avv. Sabrina Lucantoni