🆕 🆕 COMMISSIONE PER LA GIURISPRUDENZA LOCALE 🆕
🔴 Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, decreto del 22.11.2021 per la ricollocazione in servizio dell’operatore sanitario che ha rifiutato la vaccinazione 🔴
Per la particolare rilevanza anche mediatica della vicenda, si segnala che, con decreto pubblicato il 22 novembre 2021, il Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, nella persona del G.U.L. dott. Giulio Cruciani, ha disposto, inaudita altera parte, “l’immediata ricollocazione” in servizio “e l’erogazione dello stipendio” in favore di una dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale sospesa dal servizio, senza retribuzione, ai sensi dell’art. 4, c. 8, del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021.
Quanto sopra in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ex art. 700 c.p.c., sul presupposto che la presenza al lavoro della ricorrente (operatrice sanitaria che aveva manifestato espressamente il proprio rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e, per questo, già da diversi mesi collocata dall’Azienda in luogo senza contatti con il pubblico o con altri operatori) non comporterebbe il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nel ricorso, la lavoratrice ha anche espressamente manifestato la propria disponibilità all’esibizione della c.d. “Carta Verde”, evidentemente ottenuta sulla scorta dell’effettuazione periodica di tamponi per il controllo dell’infezione.
Il G.U.L. ha ritenuto che, nella fattispecie, considerate le allegazioni sopra sintetizzate, le dimensioni dell’Azienda e “la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio)”, sussistano le impellenti ragioni d’urgenza invocate da parte ricorrente per l’ottenimento del provvedimento cautelare precedente all’instaurazione del contraddittorio. Non consta, infatti, che l’Azienda Sanitaria si sia ancora costituita, avendo il G.U.L. fissato l’udienza per la comparizione delle parti al 7 dicembre p.v.
☑️ Per completezza, si segnala anche che, con due provvedimenti quasi coevi (del 12.11.2021 e del 17.11.2021), resi in procedimenti ove è stato impugnato analogo provvedimento datoriale (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di un sanitario renitente al vaccino, ex art. 4, c. 8, del D.L. 44/2021), altri Giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Velletri hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per emettere il provvedimento inaudita altera parte.
E’ opportuno dare atto che, mentre nel primo dei due ricorsi appena menzionati le allegazioni di parte ricorrente sono simili, nella sostanza, a quelle del ricorso che ha condotto al provvedimento commentato nella prima parte (trattasi di operatrice sanitaria che dichiara di operare da tempo in smart working, quindi in luogo di lavoro ove già non esisterebbe il rischio di diffusione del contagio), nel secondo ricorso si deduce l’illegittimità del comportamento datoriale, oltre che per vizi procedimentali, per non aver verificato la possibilità di adibire la ricorrente a mansioni, anche inferiori, che non comportino contatti interpersonali o il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, prima di disporne la sospensione.