Osservatorio sulla Giurisprudenza Locale
Numero #2 – Maggio 2021
SEZIONI CIVILI
Danno non patrimoniale, liquidazione, tabelle milanesi munite di efficacia para-normativa
Per quantificare il danno non patrimoniale si devono utilizzare le tabelle redatte dal Tribunale di Milano in quanto munite di efficacia para-normativa, concretizzando il criterio della liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. (Cass. n. 8532/20). I parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, determinano, infatti, il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” (Cass. n. 11754/18, Cass. n. 23469/18, Cass. n. 25817/17 sulla natura unitaria del danno non patrimoniale).” (Sezione II, dott. Francesca Aratari, sent. n. 1427 / 2020).
Danno a minori, danno da perdita della capacità lavorativa generica per soggetti non ancora produttivi di reddito, liquidazione, ricorso alla prova presuntiva
Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa generica (con riferimento al danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovanissima età) la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva (potendosi ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno). La relativa prognosi deve avvenire tendendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e dell’entità dei postumi medesimi, degli studi compiuti e delle inclinazioni manifestate dal danneggiato e delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante (Cass. 30/09/2008, n. 24331; Cass. 30/09/2009, n. 20943; Cass. 23/08/2011 n. 17514). In tal senso la Suprema Corte ha già affermato che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 7/11/2005, n. 21497) trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare (Cass. 30/09/2009, n. 20943). (Sezione II, dott. Francesca Aratari, sent. n. 1427 / 2020).
Danno a minori, danno da perdita della capacità lavorativa generica per soggetti non ancora produttivi di reddito – modalità di calcolo, criterio tabellare del triplo della pensione sociale, utilizzo dei coefficienti di capitalizzazione allegati agli Atti dell’Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno, 1 luglio 1989, e pubblicati in Quaderni del CSM, 1990
Nel caso di un elevato grado di invalidità riportato dal minore fin dalla nascita, se per un verso attesta l’incapacità della medesima di produrre reddito in futuro, per altro verso rende difficile, per non dire impossibile, stabilire quale sarebbe stata la sua capacità reddituale, laddove il minore non avesse subito tali danni, non potendosi svolgere alcuna prognosi obiettiva su quelle che sarebbero state le inclinazioni del soggetto ed il suo percorso lavorativo; sicché vi è necessità di fare ricorso al criterio equitativo sussidiario che assume come base di calcolo, in difetto di diversi elementi, il triplo della pensione sociale (Cass. n. 24331/2008). Al fine di procedere alla liquidazione in capitale di siffatto danno è corretto moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima, equitativamente determinato nella specie nel triplo dell’assegno sociale, per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione, detto coefficiente di capitalizzazione. A tale riguardo la Suprema Corte ha statuito che i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 (calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presupponendo una produttività del denaro al saggio del 4,5%) non consentono l’integrale ristoro del danno prescritto dall’art. 1223 c.c., a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, sicché la loro adozione non è consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.. La S.C. ha chiarito che il giudice del merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti, potendo utilizzare i coefficienti approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano (ad esempio quelli allegati agli Atti dell’Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 – in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss. – cfr. Cass. 14 ottobre 2015 n. 20615; Tribunale di Milano sentenza n. 2625 depositata il 9 gennaio 2018).
Danno a minori, danno da perdita della capacità lavorativa generica per soggetti non ancora produttivi di reddito, liquidazione, principio di indifferenza del risarcimento sancito dall’art. 1223 c.c., nell’ipotesi di liquidazione dei danni patrimoniali e futuri con riferimento ai minori, utilizzo del coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata.
In base al principio di indifferenza del risarcimento sancito dall’art. 1223 c.c., nell’ipotesi di liquidazione dei danni patrimoniali e futuri con riferimento ai minori, si deve considerare che la perdita della capacità di guadagno inizierà a prodursi solo quando il minore avrà raggiunto l’età lavorativa. E’ dunque necessario in questo caso tenere conto dello scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, e per farlo sarà necessario ridurre il risultato ottenuto dall’operazione di capitalizzazione, moltiplicandolo per un numero decimale inferiore ad uno, denominato “coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata”, il quale restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni (cfr. Cass. 31235/18). Sezione II, dott. Francesca Aratari, sent. n. 1427 /2020).
Locazioni Ater, obbligo di verifica dell’ente proprietario, danno erariale
Una morosità protratta per diversi anni senza che l’ente proprietario si sia mai assicurato, tramite ispezioni in loco, che l’immobile locato sia in buono stato manutentivo e che via siano state modifiche o subentri nel rapporto locativo sotto il profilo soggettivo, costituisce danno erariale per colpa, intesa come trascuratezza del dipendente pubblico, sostanziandosi in una condotta negligente che ha determinato una mancata redditività del patrimonio immobiliare. (Sezione, GOT dott.Maurizio Colangelo, n.333/2021 del 23.2.2021).
Responsabilità medica, distinzione tra l’accertamento del nesso causale e l’accertamento del danno in concreto subito dagli attori.
L’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Solo successivamente si deve identificare l’evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di “chance” postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una “chance” perduta, ma di un altro e diverso danno. Ne consegue che, provato il nesso causale (nei termini del “più probabile che non” ) rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (cfr. Cass. n. 12906/2020). (Sezione II, dott. Francesca Aratari, sent. n. 1427 /2020).
Sequestro conservativo art. 671 c.p.c. e azione di merito meramente dichiarativa, difetto del rapporto strumentale tra la misura di cautela e l’instaurando giudizio, inammissibilità del ricorso.
La misura cautelare del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. è incompatibile con una promovenda azione di merito di un giudizio avente natura meramente dichiarativa, quale la domanda di accertamento di simulazione assoluta di un contratto preliminare stipulato ai sensi del 2645 bis comma 2 c.c., difettando il rapporto di strumentalità tra l’invocata cautela e l’instaurando giudizio ordinario. Il rapporto di coesistenza tra sequestro conservativo e azione di simulazione manca della necessaria strumentalità tra la fase processuale cautelare e fase ordinaria, posto che la pronuncia del Giudice di merito, all’esito del giudizio di simulazione, non porta alla formazione di alcun titolo esecutivo idoneo a trasformarsi automaticamente in pignoramento. (Sez. II, ord. 6.11.2020, dott. Buscema).
SEZIONE PENALE
Bancarotta semplice documentale o bancarotta fraudolenta, possibilità di ricostruire i movimenti patrimoniali della società fallita.
La mancata tenuta o la tenuta irregolare della scrittura contabili nel triennio precedente la dichiarazione di fallimento integra il reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217 II comma RD 267/42 e, non quello di bancarotta fraudolente documentale, allorché sia possibile procedere, dalle scritture contabili esistenti, alla ricostruzione dei movimenti patrimoniali della società fallita. (Sent .n 2169/20, Collegio, Pres. dott.Campoli, Rel. dott. Barracco).
Bancarotta fraudolenta, esclusa in caso di anticipazione di somme successivamente reincamerate.
Le anticipazioni di somme da parte dell’amministratore della società, con successivo loro reincameramento, non violano l’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, con conseguente impossibilità di configurare in tale comportamento una condotta distrattiva integrativa del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( Sent .n 2169/20, Collegio, Pres. dott.Campoli, Rel. dott. Barracco).