La legge di riforma forense, la n. 247/2012, all’art. 25 ha previsto, al punto n. 4 che “…presso ogni consiglio dell’ordine debba essere costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine”.
Le funzioni che il Comitato è chiamato a svolgere sono quelle di promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale, di prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense.
Inoltre i Comitati sono chiamati a sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012.
Le pari opportunità che la norma intende tutelare non sono solo quelle legate al genere ma sono quelle a cui ha diritto qualsiasi avvocato o praticante avvocato che si trovi in condizione di disparità o discriminazione. Si pensi ad un professionista disabile, uomo o donna che sia, ad un avvocato che possa venire discriminato a ragione dell’età poichè giovane o anziano e così via.