A CHI SI RIVOLGE IL BENEFICIO
Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di € 11.746,68 (D.M. 16 gennaio 2018 in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2018).
Nel computo del reddito, al fine di verificare l’appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell’istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi. Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di € 1.032, 91 per ogni familiare a carico.
La situazione economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell’Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell’ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell’ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi.
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da € 309,87 a € 1.549,37.
IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LA NATURA DEL GIUDIZIO
Nella materia civile e penale:
Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria giurisdizione nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.
L’ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Nella materia civile, amministrativa, tributaria,
contabile e di volontaria giurisdizione:
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente, personalmente o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull’istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’ammesso al beneficio.
Nella materia penale :
le modalità di presentazione dell’istanza ammesse dalla legge sono varie: oltre alla presentazione fuori udienza, mediante deposito in cancelleria, è prevista la presentazione della relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per i soggetti in regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti domiciliari) l’istanza può essere presentata rispettivamente al direttore del carcere ovvero all’ufficiale di polizia giudiziaria.
LA SCELTA DEL DIFENSORE
Nella materia civile:
è sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell’ambito di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Nella materia penale:
ferma la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d’ufficio (la cui attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative ipotesi di irreperibilità dell’imputato che legittimano la surrogazione delle spese a carico dell’Erario).
* AVVERTIMENTO *
Patrocinio a spese dello Stato: illecito utilizzare la delibera di ammissione per azioni diverse da quella autorizzata
Posted: 11 Mar 2017 02:10 PM PST
La delibera di ammissione al patrocinio per i non abbienti (ex art. 78 DPR 115/2002) non comporta l’autorizzazione ad una pluralità di giudizi diversi ma solo a quello specifico indicato, nei suoi gradi ed articolazioni (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato la medesima delibera di ammissione al patrocinio in tre diversi ricorsi per decreto ingiuntivo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127